REGIONE CAMPANIA: PUBBLICATO IL NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO. LE LEZIONI INZIERANNO IL 14 SETTEMBREE TERMINERANNO L’8 GIUGNO

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REGIONE CAMPANIA: PUBBLICATO IL NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO. LE LEZIONI INZIERANNO IL 14 SETTEMBREE TERMINERANNO L’8 GIUGNO

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SCUOLOACALENDARIO SCOLASTICO 2015- 2016

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

 

PREMESSO che

  1. il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare all’art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;
  2. l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede, tra le competenze regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
  3. il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;RICHIAMATI
  1. la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
  2. la competenza statale in relazione alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
  3. la specifica competenza delle Regioni nell’indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell’Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;
  4. l’articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;CONSIDERATO
  1. necessario, nell’ambito delle competenze proprie della Regione, determinare il calendario dell’attività scolastica, al fine di consentire alle Istituzioni Scolastiche la programmazione dell’Offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;
  2. che sono stati invitati a condividere, in sede di tavolo di coordinamento, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’ANCI, le Amministrazioni Provinciali della Campania, e le OO. SS. di categoria, la proposta presentata dall’amministrazione regionale;DATO ATTO che nel corso della riunione tenutasi in data 15 giugno 2015 è stata, dopo approfondito esame, condivisa la proposta allegata al presente provvedimento; PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:
  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre, Santo Stefano;
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);RITENUTO
  • di poter, pertanto, prevedere che:

 

    • per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio il giorno 14 settembre 2015 e terminino il giorno 8 giugno 2016, per un totale previsto di n. 206 giorni di lezione, ovvero di n. 205 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2016;
    • sono sospese le attività didattiche il 2 novembre 2015 giorno della commemorazione dei defunti;
    • sono sospese le attività didattiche il lunedì 7 dicembre 2015 ponte dell’Immacolata;
    • le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2015 e dal 2 al 5 gennaio 2016;
    • le vacanze pasquali si svolgono dal 24 al 29 marzo 2016;
  • sono, inoltre, sospese le attività didattiche i giorni 8 e 9 febbraio 2016, lunedì e martedì di carnevale;

 

  •  
  1. di confermare le celebrazioni nei giorni:
  • 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
  • 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
  • 19 marzo – “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana – come giornata dell’impegno e della memoria.  
  • Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;
  1. di dover richiamare che:
  • le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommano al calendario e non possono in nessun modo essere compensate;
  • nel periodo successivo al 8 giugno 2016 e sino al 30 giugno 2016, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
  • le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:
  • per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  • per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell’ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione;

PROPONE e la Giunta in conformità

DELIBERA

 

    1. di approvare il calendario scolastico 2015/2016 di cui all’allegato, determinato come segue:1.1    di prendere atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre, Santo Stefano;
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); 1.2    di stabilire che per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio il giorno 14 settembre 2015 e terminano il giorno 8 giugno 2016, per un totale previsto di n. 206 giorni di lezione, ovvero di n. 205 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2016;1.3    di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:
  • il 2 novembre 2015 giorno della commemorazione dei defunti;
  • il 7 dicembre 2015 ponte dell’Immacolata;
  • dal 23 al 31 dicembre 2015 e dal 2 al 5 gennaio 2016, vacanze natalizie;
  • dal 24 al 29 marzo 2016, vacanze Pasquali;
  • l’8 ed il 9 febbraio 2016, lunedì e martedì di carnevale;
    1. di confermare le celebrazioni nei giorni:
  • 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
  • 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
  • 19 marzo – “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana – come giornata dell’impegno e della memoria.
  • Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;
    1. che le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si sommano al calendario e non possono in nessun modo essere compensate;
    2. che nel periodo successivo all’8 giugno 2016 e sino al 30 giugno 2016, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
    3. che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:
  • per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  • per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell’ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione all’Assessorato regionale all’Istruzione. Detta comunicazione va inviata anche all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ambito territorialmente competente;
    1. La Regione potrà emanare, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.
    2. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all’indirizzo dirittoallostudio@regione.campania.it, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
    3. di dare incarico alla UOD 02 Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di comunicare tempestivamente il calendario deliberato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l’esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;
    4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
    5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.

 

 

 

GIUNTA REGIONALE D

Gaetano Milone

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